DI COSA CI OCCUPIAMO?
MATERNITÀ E PATERNITÀ
Gli interventi dell’Inca a favore della famiglia si connotano per l’assistenza alle persone nell’ottenere sia prestazioni economiche di natura assistenziale, connesse con lo Stato Sociale e destinate a integrare il reddito dei beneficiari, sia il riconoscimento del diritto ad astenersi dal lavoro per determinati periodi in occasione di maternità e paternità.
In particolare, le principali tipologie di attività riguardano l’informazione e l’orientamento per accedere ai congedi parentali e alle prestazioni economiche e ai trattamenti economici a sostegno del reddito familiare e individuale; supporto medico- legale e legale nel riconoscimento dell’invalidità e delle relative prestazioni economiche.
Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità, D.lgs 151/2001, attualmente in vigore, armonizza e coordina tutta la precedente legislazione riguardante i diritti dei genitori che lavorano come subordinati nel settore pubblico e in quello privato, ma anche gli autonomi, i liberi professionisti e tutti i “nuovi lavori”. Il Testo Unico si occupa inoltre dei vari assegni a sostegno di padri e madri che non hanno reddito o un reddito saltuario e discontinuo.
L’Inca ha contribuito negli anni, con sentenze che non è esagerato definire “storiche“, poi recepite dalla normativa, a rendere questa legislazione all’avanguardia in Europa. Una fra tutte, quella che ha portato all’equiparazione del trattamento dei figli/e adottati a quelli naturali.
Con l’azione costante quotidiana, il Patronato Inca fa in modo che queste norme non rimangano sulla carta, ma si sostanzino in conquiste reali e fruibili e vengano assunte dalla contrattazione collettiva.
- Congedo di maternità
- Congedo di paternità
- Congedo parentale
- Congedo obbligatorio per lavoratori dipendenti
- Congedi per malattia figlio
- Maternità fuori dal rapporto di lavoro o pensione
- Riposi giornalieri
- Interruzione di gravidanza
- Assegno di maternità per lavoratrici atipiche e discontinue
- Lavoratrici autonome
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
PERMESSI E CONGEDI L.104
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Gli ammortizzatori sociali sono un complesso di misure e prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nella condizione di disoccupati o sospesi dal lavoro.
Quando si perde il lavoro
A Partire dal 1° maggio 2014, le norme sulla tutela contro la disoccupazione involontaria hanno subito un riordino complessivo, con un potenziale ampliamento della platea dei beneficiari, ma con una penalizzazione degli importi rispetto a quelli dei precedenti ammortizzatori sociali. Infatti, è prevista una riduzione progressiva del 3% mensile delle indennità a partire dal quarto mese di percezione. Le nuove misure sono contenute nel decreto legislativo del 4 marzo 2015, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo, in attuazione della legge delega n. 183/2014, con la quale il Governo ha riordinato il mercato del lavoro nel suo complesso.
Il d.lgs, insieme a quello riguardante il “contratto a tutele crescenti”, è uno dei primi atti di questo disegno di riforma complessivo, duramente contestato dalla Cgil, perché il Governo, anziché procedere verso la stabilizzazione del lavoro, amplifica le divisioni esistenti , tra chi è precario e chi invece continuerà ad avere le vecchie tutele, senza ridurre le tante tipologie di contratti atipici, dietro cui si nasconde un esercito infinito di precari, nonostante le dichiarate intenzioni di volerle eliminare, a cominciare dai co.co.co, co.co.pro. e le false partite Iva.
Nel decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali sono previsti:
- la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego): rivolta alla generalità dei lavoratori (esclusi i dipendenti pubblici e gli agricoli) che, a partire dal 1° maggio, ha inglobato l’ASpI e la mini ASpI, introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro (n.92/2012);
- la DIS-COLL, per le collaborazioni coordinate, continuative e a progetto che sostituisce la vecchia “una tantum” .
Oltre ad una penalizzazione generalizzata degli importi delle prestazioni, il nuovo provvedimento interviene pesantemente sull’istituto della contribuzione figurativa (quella di cui si fa carico lo Stato, in determinate circostanze, senza l’obbligo dei versamenti contributivi da parte del lavoratore/trice) prevedendo un tetto massimo, che comporta conseguenze negative rispetto alla misura e al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ogni lavoratore/trice.
Nel tentativo di conciliare le politiche attive e passive per il lavoro, il nuovo sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria subordina il riconoscimento della prestazione (pena la decadenza dal diritto) alla disponibilità effettiva del lavoratore/trice a partecipare a percorsi di formazione, riqualificazione e orientamento finalizzati alla ricerca di nuova occupazione. Una scelta teoricamente giusta, che mal si concilia però con le scarse opportunità di nuova occupazione e con l’assenza di progetti reali per il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro.
Avvertiamo, comunque, i lavoratori/trici che, data la complessità della materia, è consigliabile rivolgersi agli uffici Inca per ricevere la consulenza necessaria, onde evitare scelte affrettate e dannose e far in modo, invece, di avere l’informazione completa affinché i diritti del lavoro non vadano in soffitta.
NASPI
DISCOLL
RILASCIO DID – ANPAL
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
INDENNITA’ DI MALATTIA
INDENNITA’ TBC
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