Verità per Giulio Regeni

I GIORNALISTI TIFOSI

Chi abbia deciso di chiamarlo “L’affare Oppido” non è chiaro, come ha spiegato durante una recente udienza del processo Grimilde il capitano della Direzione Distrettuale Antimafia Walter Colasanti a Reggio Emilia. Che si sia trattato di una clamorosa truffa ai danni dello Stato, con una trama degna del film “La stangata”, è invece abbastanza certo.

di Paolo Bonacini, giornalista

Chi abbia deciso di chiamarlo “L’affare Oppido” non è chiaro, come ha spiegato durante una recente udienza del processo Grimilde il capitano della Direzione Distrettuale Antimafia Walter Colasanti a Reggio Emilia. Che si sia trattato di una clamorosa truffa ai danni dello Stato, con una trama degna del film “La stangata”, è invece abbastanza certo. Una decina di anni fa altrettante persone, secondo l’accusa, hanno operato assieme ad altri soggetti “con artifici e raggiri”, per fregare allo Stato oltre 2 milioni e 200mila euro, attraverso una falsa sentenza apparentemente emessa dalla Corte d’Appello di Napoli che imponeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di versare quella montagna di soldi alla ditta Oppido Gaetano & C srl di Cadelbosco Sopra (RE).

Nella vicenda sono coinvolti uomini importanti della cosca emiliana di ‘ndrangheta e della casa madre cutrese: da Nicolino Sarcone a Nicolino Grande Aracri, da Alfonso Diletto a Romolo Villirillo, da Antonio Valerio a Michele Bolognino. A concepire la truffa non sono loro, ma due personaggi che hanno titoli e strumenti per farlo: Renato de Simone, un funzionario della pubblica amministrazione chiamato “l’avvocato” e suo nipote Giuseppe Fontana, funzionario di banca prima al Credem di Reggio Emilia e poi alla Cassa di Risparmio di Cesena. Un soggetto definito nella sentenza Pecorella (primo grado di Grimilde, rito abbreviato) “a disposizione per accreditare crediti d’IVA non esatti in favore di società sane e capienti”. Non esatti, cioè presumibilmente inesistenti o gonfiati.

I due cercano un’azienda robusta a cui poter far giungere quei 2 milioni e passa di euro e la trovano a Cadelbosco Sopra, scatenando però le golosità di tutta la ‘ndrangheta reggiana. Tanto che sull’affare Oppido ci lascia le penne il boss storico Romolo Villirillo, accusato dai Grande Aracri di avere trattenuto per sé 324mila euro tra assegni bancari e circolari, oltre a 24mila euro in contanti, provenienti dalla truffa, che andavano versati nella “cassa comune”. Villirillo pagherà quello sgarbo con la messa al bando. Illuminante un colloquio con Nicolino Grande Aracri in cui, scoperto come si dice con le mani nella marmellata, chiede venia: “Un’ultima possibilità. Se io sbaglio di nuovo è chiuso il convento”. Ma Nicolino Grande Aracri non è in vena di generosità: “Tu con me, meno hai a che fare meglio è”.

Per sua fortuna, si fa per dire, Villirillo viene arrestato al sud e si salva dalle ritorsioni. La vicenda è stata ricostruita con dovizia di dettagli già nel processo Aemilia, in particolare grazie ai nuovi elementi forniti dai collaboratori di giustizia Antonio Valerio e Salvatore Muto, che hanno portato agli attuali capi di imputazione. L’affare Oppido tiene dunque banco da diverse udienze nel processo Grimilde in Corte d’assise a Reggio Emilia, e nell’ultima seduta di ottobre 2021 l’avv. Antonio Piccolo, del foro di Bologna, è in aula e sostituisce pressoché tutti i difensori (spesso assenti) di sedici imputati del rito ordinario. Tra loro c’è Domenico Oppido, che in questa seduta è presente in aula, e c’è il padre Gaetano. Per inciso anche Domenico Oppido doveva essere ucciso per non avere rispettato gli accordi con Nicolino Grande Aracri.

Su questa vicenda c’è già stata una sentenza nel rito abbreviato emessa dal giudice Sandro Pecorella, per il quale tutti gli imputati, a parte Grande Aracri e Villirillo, “sono coinvolti nel momento genetico della vicenda, l’hanno voluta e si sono prestati perché avvenisse”.

Quando inizia il suo controesame del capitano Colasanti, l’avv. Piccolo gli chiede di parlare di un’altra truffa simile, il cosiddetto “affare svizzero”, sul quale a suo avviso il pubblico ministero dott.ssa Beatrice Ronchi ha sorvolato nelle domande.

Riportiamo a questo punto le parole testuali dello scambio di battute che intercorre tra accusa e difesa.

Avv. Piccolo: “Lei è un organo di verità e giustizia, pubblico ministero…”

PM Ronchi: “Guardi avvocato, non si permetta di fare riferimenti sulla mia deontologia…”

Avv. Piccolo: “Allora, c’è l’art. 358, l’ho controllato, che dice: attività d’indagine del pubblico ministero…”

PM Ronchi (rivolta al presidente del collegio, giudice Giovanni Ghini): “Ma vogliamo veramente consentire all’avv. Piccolo di fare queste uscite?”

Prima di proseguire è necessario ricordare cosa prevede l’art. 358 del codice di procedura penale: “Il pubblico ministero… svolge altresì accertamenti su fatti e circostante a favore della persona sottoposta alle indagini”.

L’avvocato Piccolo sta quindi insinuando che l’accusa potrebbe aver sorvolato su fatti e circostanze favorevoli ai suoi assistiti. Non dice quali fatti, né quali circostanze, ma non si ferma qui.

Avv. Piccolo (citando l’art. 358): “Il Pubblico Ministero compie ogni attività necessaria… Lo dico anche ai suoi tifosi che sono laggiù, che scrivono…. Che scrivono! I tifosi…”

Nel dire questo l’avvocato Piccolo si gira verso la parte dell’aula riservata al pubblico e ai giornalisti, indicando la sola persona in quel momento presente (è pomeriggio inoltrato): una componente della associazione Agende Rosse di Reggio Emilia. Normalmente su quelle seggiole siedono anche i giornalisti delle testate locali.

Beatrice Ronchi lo sollecita a fare le domande al teste, ma l’avv. Piccolo prosegue: “Non ho chiesto io lo scontro. Accetto la sfida! Anche ai suoi tifosi che tifano per lei, per la Procura… Il Codice parla della Parti (accusa e difesa) ma le Parti io non le vedo in questo processo… E ci sono i tifosi, i media, che servono alcune Parti del processo… L’art. 358 sempre completamente violato… Invece che presunzione d’innocenza, c’è sempre presunzione di colpevolezza…”

Se capiamo bene, le accuse piuttosto confuse dell’avv. Piccolo sono rivolte in parti uguali alla Procura distrettuale antimafia e ai giornalisti che seguono il processo Grimilde e raccontano ai lettori cosa avviene in aula. La prima è accusata… di essere troppo dalla parte dell’accusa (!); i secondi di fare il tifo per l’accusa e non per la difesa.

Premesso che ognuno ha i tifosi che si merita, replicare all’avv. Antonio Piccolo è veramente difficile, perché in questi suoi accalorati attacchi non cita mai un caso, una notizia, un articolo di giornale o servizio televisivo. La sua filippica contro i “giornalisti tifosi” è generica, aprioristica, come generica e aprioristica appare quella rivolta al PM.

L’avvocato Piccolo dovrebbe avere lo scrupolo di precisare meglio “chi, quando, dove e come” avrebbe tifato per l’accusa. E dovrebbe, nel caso in cui ravvisasse evidenti violazioni dei doveri del giornalismo, promuovere richieste di rettifiche o denunce per diffamazione nell’interesse dei suoi assistiti. Gli ricordiamo però che anche i giornalisti hanno diritti da rivendicare nell’esercizio della propria professione. L’art. 1 del “Testo unico dei doveri del giornalista” recita: “È diritto insopprimibile del giornalista la libertà di informazione e di critica”.

In tanti non lo sanno, ma persino i giornalisti possono dunque permettersi di criticare. Ed è un bene, per il semplice motivo che la critica è una delle più alte espressioni della cultura.

Risponde invece al dovere di informare la notizia che i giudici Di Fiore, Casadei e Giuliano, della Corte d’Appello di Bologna, con una ordinanza firmata il 26 novembre scorso, hanno accolto la richiesta di ricusazione del Presidente del collegio giudicante del processo Grimilde, presentata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna. I motivi sono diversi e ne richiamiamo uno: la “indebita manifestazione del giudice (Ghini) del proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione”. Il riferimento più significativo è al processo Edilpiovra, conclusosi in dibattimento nel 2005 con una assoluzione per gli imputati perché “il fatto non sussiste”. Il dott. Ghini presiedeva allora la Corte e scrisse nella sentenza che non esisteva una “associazione mafiosa che agisse nel reggiano indipendente, libera, svincolata da altre organizzazioni”. Aggiungeva: “Quella di Reggio Emilia appare nulla più che l’emanazione o l’appendice di una associazione che ha altrove il suo fulcro, i suoi capi e il suo radicamento”. Poiché il processo Grimilde riguarda la medesima ‘ndrina emiliano romagnola della famiglia Grande Aracri nel suo sviluppo temporale, il giudizio di inesistenza della cosca autonoma emiliana diviene per la Corte bolognese una indebita anticipazione.

Il processo Grimilde riprenderà a Reggio Emilia il 20 dicembre prossimo con un nuovo Presidente della Corte.

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